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Affidamento condiviso del minore: un obbligo per i genitori!

10 Febbraio 2016

La nuova Legge n. 154/2013, in materia di affidamento del minore, procede sulle orme tracciate dalla precedente Legge n. 54/2006 che ha introdotto in Italia il c.d. affido condiviso.

Oggi, il legislatore ha previsto una disciplina unitaria sia per i procedimenti di separazione dei coniugi sia per quelli relativi ai figli nati al di fuori dal vincolo di coniugio.

I nuovi artt. 337 bis e ss. c.c. hanno sostituito gli artt. 155 e ss. c.c. dettando norme relative ai provvedimenti riguardo a tutti i figli, senza alcuna distinzione tra legittimi e naturali.

Essi ribadiscono il principio della bigenitorialità sancendo ancora una volta il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e costante con entrambi i genitori.

A tal fine, l’art. 337 ter c.c. stabilisce che il giudice nei procedimenti di cui sopra debba adottare i provvedimenti relativi alla prole con “esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”.

Ne consegue che, in caso di separazione e crisi della coppia, grava sui genitori un vero e proprio obbligo di adempiere ai propri doveri adoperandosi affinché gestiscano responsabilmente l’affidamento condiviso della prole.

Negoziazione assistita: luci e ombre

10 Febbraio 2016

La nuova procedura per semplificare l’iter di separazione è poco usata dagli italiani, i tempi non sembrano sostanzialmente più brevi ed inoltre è obbligatoria la presenza di due avvocati, a differenza della separazione consensuale ove ne basterebbe uno.

Di che cosa si tratta in concreto?

In materia di famiglia tra gli strumenti finalizzati a decongestionare il carico di lavoro dei tribunali e, pertanto, alternativi alla definizione contenziosa delle controversie, particolare rilievo assume la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati e quella dinnanzi all’ufficiale dello stato civile.

Introdotte dal Decreto Legge 12.09.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10.11.2014 n. 162 che ha istituito la “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” (art. 6) nonché la “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile” (art. 12).

I principali benefici dei nuovi istituti sono senz’altro rinvenibili nella tangibile contrazione dei tempi e dei costi rispetto le procedure ordinarie, tuttavia, per il loro esperimento sono necessarie determinate condizioni.

Convivenza? Si alla revoca dell’assegno di mantenimento del coniuge

10 Febbraio 2016

Di grande interesse la recente pronuncia della Suprema Corte in materia di rapporti economici fra coniugi, con la quale è stata affermata piena rilevanza sulla condizione economica del coniuge divorziato della stabile convivenza, o meglio della formazione di nuova famiglia di fatto da parte del soggetto già beneficiario dell’assegno divorzile.

Si riporta di seguito la massima giurisprudenziale: (Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2015 n. 6855 (Pres. Forte, rel. Dogliotti) “La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui il medesimo benefici. Infatti, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso, pur dovendosi ribadire che non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale. La perdita dell’assegno è definitiva e non si realizza una fase di quiescenza (che può terminare con la fine della convivenza). “

E’ possibile pertanto richiedere in via giudiziale, la modifica dei provvedimenti già resi fra le parti in sede di divorzio, ottenendo la revoca dell’obbligo di contribuzione nei confronti del coniuge divorziato che ha formato un nuovo nucleo familiare ancorchè di fatto.

Lo Studio Legale Arcoleo predisporrà su richiesta dell’interessato ricorso al fine di essere sgravati economicamente dall’obbligo contributivo nei confronti del coniuge che già beneficiava di un assegno divorzile, il quale, intraprendendo una stabile convivenza e formando una famiglia, perde il predetto beneficio economico.

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