Sezioni Unite: crediti erariali si prescrivono tutti in 5 anni

Corte di Cassazione, Sezione U civile – Sentenza 17 novembre 2016, n. 23397

La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l’effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale).

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Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. «Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell’ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». Ad affermare questi importanti principi sono le sezioni Unite della Corte di cassazione in relazione a una vicenda che traeva origine dall’opposizione avanti al tribunale competente di un’intimazione di pagamento relativa a una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali Inps.

 

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