Se la retribuzione part time è nulla, si considera quella a tempo pieno

Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 30 maggio 14797

Nel licenziamento illegittimo – ai fini del conteggio della retribuzione – il contratto di lavoro part time, in mancanza di forma scritta, si conteggia come quello a tempo pieno 

Contratto part time – La Cassazione, così, con la sentenza n. 14797/19 precisa che in caso di nullità del contratto part time il lavoratore ha diritto alla retribuzione commisurata a tempo pieno se dimostra di aver messo a disposizione del datore di lavoro le proprie ulteriori energie lavorative e se, nonostante il part time, ha svolto un orario di lavoro superiore a quello indicato nel contratto. I Supremi giudici hanno richiamato il Dl 726/1984 e hanno rilevato come la norma contenga una serie di previsioni, quali l’obbligo di forma ab sustantiam, il diritto di prelazione in favore dei dipendenti part time, la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale solo previo “accordo delle parti “risultante da atto scritto, convalidato dall’ufficio provinciale del lavoro dell’epoca per il contratto ordinario di lavoro. Il carattere eccezionale delle forme flessibili previste, come quelle per il contratto part time, risultando dunque incompatibile in tale contesto determina la sua nullità.

 

Con riferimento al contratto part time la Corte ha affermato che la “nullità della clausola sul tempo parziale”, per difetto di forma scritta, anche sulla scorta delle indicazione offerte dalla Consulta (sentenza n. 283/05), non implica l’invalidità dell’intero contratto e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro di consideri a tempo pieno.

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