Padre assente, scatta il risarcimento del danno dalla nascita

Lo studio legale Avvocati Palermo intende sottoporVi all’attenzione una questione particolarmente complessa: le conseguenze dell’abbandono morale del figlio minore.

Ebbene, il Tribunale di Cassino, con la sentenza 15 giugno 2016 n. 832, ha condannato un padre a risarcire 52mila euro a titolo di danno «non patrimoniale» alla figlia naturale, ormai adolescente, per essere stato praticamente «assente» durante tutto il corso della sua vita, benché in regola con il pagamento del contributo mensile. L’uomo si era difeso sostenendo di non poter trascorre più tempo con la bambina, di cui il tribunale anni prima aveva accertato la paternità naturale, per non destare sospetti nella moglie con cui aveva altri figli.

figli-non-riconosciutiIl giudice ha anche accolto la richiesta della madre di vedersi attribuita una somma forfetaria per il mantenimento della minore per il periodo di circa un anno intercorrente tra la sentenza di riconoscimento giudiziale e il decreto che fissava in 400 euro il contributo mensile. Secondo il tribunale infatti «l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass. n. 27653/2011)». E siccome la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento ciò comporta per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento. «La conseguenza ineludibile, prosegue la sentenza, è che, anche nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale». Infatti, «il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass. n. 3079/2015)». La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che il diritto a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria. Ne consegue che il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile, provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità.

Riguardo il danno non patrimoniale per «abbandono morale», la sentenza afferma che sebbene la minore «nel corso dell’attività di osservazione risalente al 2012, appariva serena, con un percorso di evolutivo sostanzialmente regolare … nondimeno il CTU ha sottolineato le possibili problematiche nell’evoluzione della crescita psicologica e quelle, nella vita da adulta, attinenti alla formazione di rapporti sani e durevoli con l’altro sesso». La bambina, fra l’altro, nel 2015 ha riferito di avere incontrato il padre «non più di cinque volte», precisando che non le piace stare con lui «per appena due ore». Nella stessa udienza il papà ha messo in chiaro che «il timore che la moglie possa venire a conoscenza della dell’esistenza della figlia non gli consente di poterla incontrare se non per poche ore». Il padre, dunque, prosegue la sentenza, pur rispettando l’obbligo al mantenimento, è stato «del tutto assente» essendosi limitato a vederla «in rarissime occasioni, dietro palese sollecitazione del giudice». E tale privazione «integra un fatto generatore di responsabilità aquiliana c.d. endofamiliare la cui prova, secondo la S.C., può essere offerta anche sulla base di soli elementi presuntivi». Mentre la liquidazione non può che essere equitativa vista «l’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur». In questo caso quantificato dal giudice in 52mila euro, pari a 4mila euro all’anno dalla nascita ad oggi.

E voi? cosa ne pensate? scrivete una mail a  avv.conigliaro@avvocatipalermo.com

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