Stalking per chi perseguita un soggetto con un profilo facebook e sms telefonici

Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 28 dicembre 2017 n. 57764

Stalking per l’uomo che – a seguito della rivelazione alla moglie da parte di altra donna di una relazione extraconiugale – commetta atti persecutori nei confronti dell’amante. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 57764/17.

I fatti. L’imputato – si legge nella sentenza – aveva creato un profilo Facebook denominato “lapidiamo la rovina famiglie” in cui erano postate foto, filmati e commenti con riferimenti più o meno espliciti alla parte offesa e alla sua relazione con l’imputato. A tal proposito è del tutto irrilevante – puntualizzano i Supremi giudici – che la vittima potesse ignorarli semplicemente non accedendo al profilo, in quanto l’attitudine dannosa è riconducibile alla pubblicizzazione di quei contenuti. Oltre a questo l’imputato aveva posto in essere condotte consistite in sms dal contenuto ingiurioso e minaccioso. Il tutto aveva avuto inevitabilmente notevoli ripercussioni psicofisiche, ingenerando nella donna una forte paura che l’aveva portata dallo psicoterapeuta che le aveva prescritto farmaci ad hoc.

Il cambiamento delle abitudini di vita. Tali prescrizioni, peraltro, non avvenivano sulla base di una sintomatologia dichiarata, ma a seguito di una valutazione anamnestica e diagnostica. La parte offesa a seguito di ciò aveva cambiato le proprie abitudini di vita, con un nuovo lavoro, nella decisone di non frequentare più certi luoghi e di non uscire più sola. Come confermato da un orientamento sempre più consolidato di legittimità è sufficiente che il soggetto offeso sia costretto – a seguito di comportamenti persecutori di terzi – a cambiare in negativo il proprio stile di vita per integrare il reato di stalking.

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