Trasferimento del lavoratore presso altra sede: eventuale rifiuto e condizioni di ammissibilità

Può il lavoratore rifiutarsi di adempiere la propria prestazione lavorativa, nel caso in cui la parte datoriale trasferisca la relativa sede di svolgimento?

La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza del 26 settembre 2016, n. 18866 ha sancito un indirizzo degno di nota.

trasferimentoEbbene, il trasferimento del lavoratore presso altra sede, giustificato da oggettive esigenze organizzative aziendali, può consentire al medesimo di richiederne giudizialmente l’accertamento della legittimità, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente e senza un avallo giudiziario – che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare – di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto a osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 del Cc, da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’articolo 41 della Costituzione e può legittimamente invocare l’articolo 1460 del Cc, rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte.

Alla stregua del principio di diritto enunciato, la Suprema Corte ha dichiarato legittimo il licenziamento di una lavoratrice che era stata trasferita ad una nuova sede per esigenze di servizio, e non si era presentata nella nuova sede per prendere servizio. La sentenza ha precisato che la lavoratrice poteva fare ricorso perché fosse accertata in giudizio la legittimità del trasferimento, ma non poteva rifiutarsi di prendere servizio nella nuova sede.

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