Anzianità lavorativa: equiparazione tra contratto a termine e a tempo indeterminato

Corte di cassazione – sezione lavoro – ordinanza 6 aprile 2020 n. 7705

Ai fini del riconoscimento dell’anzianità lavorativa non ci devono essere differenze

tra chi lavora con un contratto a tempo determinato e chi, invece, opera a tempo indeterminato. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 7705/20.

I giudici di merito. Già in passato i giudici di merito avevano stabilito che la posizione del lavoratore a tempo e quello a tempo indeterminato fossero differenti e, quindi, anche l’anzianità seguisse questa regola. In particolare il datore, nell’appello in Cassazione, ha rilevato come nella fattispecie fosse da escludere che il ricercatore/tecnologo a termine e quello a tempo indeterminato si trovassero in situazioni comparabili e pertanto l’anzianità, maturata potesse considerarsi “equivalente”. Questo perché i lavoratori a tempo determinato – secondo il datore – erano alle prese con un progetto ancora in itinere e quindi non ancora ben definito, tale da non concedere un’anzianità lavorativa pari ai contratti definitivi.

Conclusioni. I Supremi giudici si sono, invece, adeguati alla copiosa giurisprudenza comunitaria che non fa distinzioni tra le due tipologie di lavoro delineando così un’unica forma di anzianità lavorativa.

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